Utilizzo delle attrezzature di lavoro
Art. 24 OPI
Direttiva CFSL 6512 “Attrezzature di lavoro”, punto 4
Il
- introdurre in azienda (scelta e acquisto) macchine e impianti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2 cpv. 1 lettera b OMacch (più info)
- realizzare le macchine e gli impianti autocostruiti secondo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi (più info
- “vecchie” attrezzature di lavoro (utilizzate per la prima volta prima del 31 dicembre 1996) conformi almeno gli art. 25-32 e l’art. 34 cpv. 2 OPI (più info)
- attrezzature di lavoro costruite secondo regole tecniche riconosciute (vedi complemento)
- dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni dell’art. 4 LSPro e dell’art. 13 cpv. 2 OSPro (più info)
- apparecchi a gas conformi alle disposizioni dell’art. 4 LSPro e dell’art. 13 cpv. 1 OSPro (vedi complemento)
- apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi conformi alla relativa ordinanza (OASAE) (vedi complemento)
- ascensori conformi alle disposizioni contenute nell’Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) (vedi complemento).
- Introdurre in azienda e utilizzare attrezzature a pressione conformi ai requisiti dell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (ordinanza sulle attrezzature a pressione) (vedi complemento)
- Introdurre in azienda e utilizzare recipienti a pressione conformi ai requisiti dell'ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (ordinanza sui recipienti a pressione) (vedi complemento)