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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 12.07.2023
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Utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni della LSIT

Art. 24  cpv. 2 OPI
Direttiva CFSL 6512 “Attrezzature di lavoro”, punto 4 

Il datore di lavoro può presumere di avere soddisfatto i requisiti dell'art. 24 cpv. 2 in particolare se utilizza macchine conformi ai requisiti della OMacch, vale a dire macchine o impianti che ha acquistato successivamente al 1° gennaio 1997 e per i quali il fabbricante/responsabile della messa in circolazione deve garantire la conformità. Il datore di lavoro deve essere in possesso della dichiarazione di conformità. Il datore di lavoro è tenuto a utilizzare le attrezzature di lavoro senza modificarle. Se chiede al fornitore (responsabile della messa in circolazione) di derogare dal sistema di sicurezza previsto per la macchina (ad esempio ordinando la macchina senza i dispositivi di protezione), sia il datore di lavoro che il fornitore agiscono contrariamente alle disposizioni della OMacch e dell'OPI (vedi comlemento).

Se il datore di lavoro commissiona delle modifiche al fornitore (responsabile della messa in circolazione) (ad esempio per una destinazione d'uso non prevista dal fabbricante), occorre adeguare il sistema di sicurezza della macchina e redigere una nuova dichiarazione di conformità. Inoltre, il fornitore (responsabile della messa in circolazione) deve completare o rielaborare le istruzioni per l'uso in base alla nuova configurazione della macchina.

Complemento: Acquisto di attrezzature di lavoro
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