Attrezzature di lavoro costruite dalla ditta stessa
Art. 24 cpv. 2 OPI
Direttiva CFSL 6512 "Attrezzature di lavoro" pt 4
Se l'azienda costruisce attrezzature di lavoro ad uso proprio è considerata fabbricante (responsabile della messa in circolazione) nel senso della LSpro.
Per "attrezzatura di lavoro autocostruita" si intende:
- un’attrezzatura costruita dall’utilizzatore
- un impianto costituito da singole macchine assemblate dall’utilizzatore
- un'attrezzatura ideata dall'utilizzatore (ingegneria propria)
- un dispositivo di comando di un'attrezzatura di lavoro sviluppato o acquistato sotto la responsabilità dell’utilizzatore
Requisiti per le macchine autocostruite:
Il datore di lavoro deve provvedere affinché le condizioni per la messa in circolazione secondo l'art. 2 cpv. 2 lettera b OMacch siano soddisfatte prima della messa in esercizio della macchina autocostruita. Egli deve in particolare garantire il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine, provvedere affinché il fascicolo tecnico secondo l'allegato VII della direttiva UE relativa alle macchine sia disponibile per un periodo di 10 anni e mettere a disposizione le istruzioni per l'uso (più info) e una dichiarazione di conformità.(vedi complemento)
Requisiti inerenti la sicurezza e la tutela della salute nell'uso di altre attrezzature di lavoro soggette a "regolamentazione" (elenco non esaustivo):
- per apparecchi a gas: Allegato I sul “Regolamento sugli apparecchi a gas”
- per dispositivi di protezione individuale (DPI): Allegato II sul “Regolamento DPI”
- per ascensori: Allegato 1 della “Direttiva sugli ascensori”
- per apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi: Allegato II della “Direttiva sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva"(ATEX)
Requisiti inerenti la sicurezza e la tutela della salute nell'uso di attrezzature autocostruite non soggette a "
Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che le attrezzature di lavoro autocostruite sono state realizzate in conformità all'attuale stato delle conoscenze e della tecnica (norme, direttive, informative) e se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei lavoratori. Egli deve mettere a disposizione le istruzioni per l'uso ma, contrariamente alle attrezzature di lavoro sottostanti a regolamentazione, non deve fornire una dichiarazione scritta.
Per indicazioni relative ad una progettazione sicura delle attrezzature di lavoro cfr £(più info).