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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 12.07.2023
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Attrezzature di lavoro (utilizzate per la prima volta prima del 31.12.1996)

Art. 24 cpv. 3 OPI
Direttiva CFSL 6512 “Attrezzature di lavoro”, punto 4

Le attrezzature di lavoro impiegate per la prima volta prima dell’1.1.1997 devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • stato della tecnica in vigore al momento della prima messa in circolazione
  • requisiti minimi di cui agli art. 25-32 e all’art. 2 OPI

Possibile procedura di verifica:

  1. l’attrezzatura di lavoro è conforme allo stato della tecnica in vigore al momento della prima messa in circolazione?
    —> confronto dei manuali (più info) e della documentazione tecnica con l’attrezzatura di lavoro.
  2. constatazione delle divergenze tra i requisiti imposti dagli art. 25-32 e l’art. 34 cpv. 2 OPI e l’attrezzatura di lavoro
    —> Gli art. 25-32 e l’art. 34 cpv. 2 OPI sono spiegati in Attrezzature di lavoro e rumore .

La verifica può essere effettuata ricorrendo ad uno specialista della sicurezza sul lavoro.

L’OPI non prevede dei periodi di transizione per adattare le attrezzature di lavoro (adozione di misure) allo stato attuale della tecnica. Al momento di stabilire e applicare le misure di sicurezza bisogna tener conto del principio della proporzionalità (più info), conformemente all’art. 82 OPI, e della valutazione del rischio.

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