Costruzione dei passaggi
Art. 19 OPI
Nella costruzione di passaggi bisogna far sì che:
-
il numero dei passaggi sia sufficiente (più info)
-
la circolazione pedonale sia per quanto possibile separata dal traffico veicoli (più info)
-
i punti pericolosi in corrispondenza dei passaggi vengano evitati o segnalati (più info)
-
le porte non intralcino eccessivamente la circolazione (più info)
-
i dislivelli vengano superati mediante scale o rampe e, in casi speciali, con scale a pioli (più info)
-
i passaggi non siano interrotti da installazioni aziendali (più info)
-
i passaggi ubicati in posizione rialzata siano protetti (più info)
-
i passaggi siano contrassegnati e segnalati (più info)
-
i passaggi siano sufficientemente illuminati (più info)
-
i passaggi possano essere tenuti liberi (più info)
-
gli impianti di trasporto ubicati sopra i passaggi non costituiscano alcun pericolo (più info)
-
i passaggi vengano periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione (più info)