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Ultima modifica: 12.07.2023
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Separazione del traffico pedonale dal traffico veicoli

Art. 19 OPI

I passaggi per il traffico pedonale devono essere separati il più possibile dalle vie di circolazione per i veicoli, specialmente in corrispondenza di porte e portoni (più info).

Per le installazioni di binari valgono disposizioni speciali.

Il traffico di veicoli all’interno dell’azienda che non circolano su rotaia è soggetta alle stesse regole del codice della strada, mentre per i veicoli su rotaia vigono le prescrizioni di manovra interne all'azienda (più info).

In particolare, la circolazione di veicoli non ha diritto di precedenza nelle zone di traffico pedonale.

Complemento: Separazione del traffico pedonale das traffico veicoli
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