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Ultima modifica: 12.07.2023
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Illuminazione dei passaggi

Art. 19 OPI

I passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo adeguato alle effettive condizioni locali, così da permettere una circolazione sicura per pedoni e veicoli. L'illuminazione con luce artificiale (più info) va calcolata in base alle norme dell'Unione svizzera dell'illuminazione.

Nei passaggi illuminati solo con luce artificiale occorre predisporre un'illuminazione d'emergenza (più info) che funzioni automaticamente quando la mancanza dell'illuminazione normale costituirebbe un pericolo (per es. quando la via di circolazione serve anche da via di evacuazione).

Complemento: Illuminzione artificiale dei passaggi, delle vie di evacuazione e delle uscite di sicurezza
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