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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 12.07.2023
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Numero e ubicazione dei passaggi

Art. 19 OPI

Il numero dei passaggi deve essere adattato alle condizioni aziendali presenti sia all'interno di edifici e ambienti di lavoro sia sull'area aziendale. Fattori d'importanza fondamentale sono soprattutto il numero delle persone e dei veicoli (dell'impresa e di terzi) che usufruiscono contemporaneamente dei passaggi, nonché l'estensione e la destinazione d’uso degli edifici, degli ambienti di lavoro e di altre costruzioni.

Le vie d’evacuazione e le uscite d’emergenza (più info) imposte dall’art. 20 , cpv. 3 e 4 dell’OPI sono generalmente considerati “passaggi principali”. Nell’accesso verticale agli edifici il numero dei passaggi corrisponde normalmente al numero di vie d’evacuazione prescritto (più info).

In edifici e locali frequentati da un grande numero di persone, ovvero da più di 100 persone, la larghezza dei passaggi e delle vie d’evacuazione va stabilita in base a criteri severi. In modo particolare, le dimensioni delle uscite dai locali o dagli edifici e delle scale vanno adattate al numero di persone che le utilizza contemporaneamente in caso d’emergenza.

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