Sgombero dei passaggi
Art. 19 OPI
Sulla via di circolazione usata anche come via di evacuazione non è consentito deporre del materiale, nemmeno provvisoriamente. Sugli altri passaggi è permesso deporre il materiale necessario per il normale svolgimento del ciclo o del processo lavorativo, a condizione che la circolazione aziendale nel suo complesso non venga eccessivamente intralciata.