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Ultima modifica: 12.07.2023
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Larghezza dei passaggi

Art. 19 OPI

La larghezza dei passaggi deve essere stabilita in funzione del numero delle persone che li usano contemporaneamente, del genere di veicoli in dotazione e della larghezza del materiale da trasportare. All'interno di edifici, i passaggi principali devono avere una larghezza non inferiore a 1,2 m mentre quelle secondarie, di regola, non inferiore a 0,8 m. Su ambedue i lati dei veicoli che circolano su rotaie deve esserci uno spazio di fuga di almeno 0,6 m e su ambedue i lati dei veicoli su strada uno di almeno 0,5 m.

Complemento: Larghezza dei passaggi
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