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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 13.07.2023
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Visite d'entrata in generale

Art. 72 OPI

Le visite d'entrata vengono generalmente eseguite:

  • quando un lavoratore viene assunto in un reparto assoggettato alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro
  • quando un lavoratore viene trasferito da un reparto non assoggettato a uno assoggettato;
  • per lavoratori occupati in un reparto assoggettato ex novo alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro.

Il datore di lavoro deve notificare alla Suva tutti questi lavoratori, al più tardi 30 giorni dall’inizio della loro attività. Il Settore profilassi medica del lavoro (AMV) della Suva verifica, sulla base della notifica inoltrata, se il lavoratore è già stato oggetto di una decisione sulla sua idoneità all'attività professionale in questione. In caso negativo, essa invita il datore di lavoro a far eseguire la visita d'entrata al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Una volta effettuata tale visita il datore di lavoro e, per suo tramite, i lavoratori ricevono dalla Suva comunicazione della decisione relativa all'idoneità e delle date previste per le visite di controllo (più info).

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