Divieto di trasporto di persone con attrezzature di lavoro destinate al trasporto di merci
Art. 42 OPI
Nei manuali (più info) delle attrezzature di lavoro deve essere stabilito per quale uso è concepita l’attrezzatura e se questa può essere impiegata per trasportare persone (uso conforme (più info)
Il trasporto di persone è vietato se questo non è previsto in modo esplicito nel manuale dell’attrezzatura di lavoro.
Per il sollevamento di persone sono indicate, ad esempio, le piattaforme di lavoro elevabili o per i lavori temporanei in quota le piattaforme di lavoro o i ponteggi mobili su ruote. Se questo non è possibile, in determinati casi la Suva può rilasciare un’autorizzazione di deroga conformemente all’art. 69 OPI (più info). Esempi di trasporto di persone per i quali è richiesta un’autorizzazione di deroga: carrelli elevatori con cesta portapersone, gru con cesta portapersone.
Informazioni ulteriori:
- Attrezzatura di lavoro - Dovuta diligenza (più info)
- Attrezzatura di lavoro - Utilizzo di attrezzature di lavoro (più info)
- Attrezzatura di lavoro - Attrezzature di lavoro costruite dalla ditta stessa (più info)
- Attrezzatura di lavoro - Attrezzature di lavoro (utilizzate per la prima volta prima del 31.12.1996) (più info)
- Attrezzatura di lavoro - Utilizzare attrezzature di lavoro che hanno subìto modifiche sostanziali (più info)
Informazioni supplementari sul trasporto di persone (vedi complemento)