Omissione della visita
Art. 77 OPI
Con l'assoggettamento in virtù dell'articolo 70 dell'OPI si obbligano i datori di lavoro ad annunciare i lavoratori in questione alla Divisione medicina del lavoro della Suva. A esame avvenuto e una volta ricevuta la risposta, i datori di lavoro devono provvedere a far eseguire tempestivamente la visita d'entrata (più info) e, più tardi, le visite di controllo alle date prestabilite (più info).
Se le visite d'entrata e di controllo non vengono eseguite entro i termini prestabiliti, il lavoratore non può essere impiegato nei reparti e per le attività assoggettate alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro finché la visita non è stata eseguita e la Suva non ha preso posizione in merito all'idoneità (più info).
Le persone addette alle attività in aria compressa (più info) non possono, in nessun caso, dedicarsi a tali attività senza che sia stata emanata una decisione d'idoneità.
La Suva esige che venga eseguita una visita medica anche prima di svolgere lavori in sotterraneo ad alte temperature (vedi complemento).