back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Lavoro temporaneo

Art. 10 OPI
Art. 9 OLL 3

Nella fornitura di personale a prestito (regolata dalla legge federale sul collocamento e il personale a prestito, LC, artt. 12 - 23), l'attività del datore di lavoro (= prestatore) consiste nel mettere a disposizione lavoratori da lui assunti ad altri datori di lavoro (= imprese acquisitrici). Tra prestatore e lavoratori esiste un contratto di lavoro, tra prestatore e impresa acquisitrice un contratto di fornitura a prestito. I lavoratori non prestano la loro opera nell'azienda del prestatore, ma all'esterno, in una impresa acquisitrice. Ne consegue una scissione della funzione di datore di lavoro: il potere ordinario in materia di obiettivi e di direttive professionali passano all'impresa acquisitrice. Gli altri diritti e doveri risultanti dal contratto di lavoro, specialmente l'obbligo di versamento del salario, restano al prestatore.

Il prestatore, in qualità di datore di lavoro, sarebbe in teoria responsabile della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei suoi collaboratori (cfr. art. 328 cpv. 2 CO). Tuttavia, contrariamente all'impresa acquisitrice, non conosce in dettaglio né i rischi ai quali sono esposti i lavoratori, né le misure di protezione necessarie. Inoltre, non è in grado di istruire e sorvegliare sul posto i lavoratori in questione.

Conformemente all'articolo 10 OPI, l'impresa acquisitrice ha pertanto nei confronti dei lavoratori ottenuti in prestito gli stessi obblighi d'igiene che ha verso i propri collaboratori. Deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda siano informati sui pericoli cui sono esposti e istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli (vedi complementopiù info). In particolare, deve assicurarsi che i lavoratori, per svolgere l'attività concreta, dispongano di una formazione e un equipaggiamento sufficienti

L'esperienza ha dimostrato che i lavoratori di nuova assunzione sono particolarmente esposti al pericolo durante i primi giorni e le prime settimane di lavoro. Questo vale in misura ancora maggiore per i lavoratori assunti in prestito. Non conoscendo l'azienda e, spesso, nemmeno il genere di attività che dovranno svolgere, essi possono venire a trovarsi, per ignoranza e inesperienza, in situazioni critiche. Proprio per questi motivi, essi hanno bisogno di un'introduzione e un'istruzione speciale. Anche qui vale il principio alla base dell'articolo 6 OPI, secondo cui tutti i lavoratori devono conoscere i possibili pericoli legati al posto di lavoro in modo da potersi comportare nel rispetto delle norme di igiene e di sicurezza.

In merito alla consegna di dispositivi di protezione individuale (DPI) cfr. più info.

Complemento: Informazione e istruzione dei lavoratori
Torna all'inizio