Lavoro temporaneo
Nella fornitura di personale a prestito (regolata dalla legge federale sul collocamento e il personale a prestito, LC, artt. 12 - 23), l'attività del datore di lavoro (= prestatore) consiste nel mettere a disposizione
Il prestatore, in qualità di datore di lavoro, sarebbe in teoria responsabile della
Conformemente all'articolo 10 OPI, l'impresa acquisitrice ha pertanto nei confronti dei lavoratori ottenuti in prestito gli stessi obblighi d'igiene che ha verso i propri collaboratori. Deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda siano informati sui pericoli cui sono esposti e istruiti riguardo ai provvedimenti per prevenirli (vedi complemento e più info). In particolare, deve assicurarsi che i lavoratori, per svolgere l'attività concreta, dispongano di una formazione e un equipaggiamento sufficienti
- Provvedimenti in caso di lavori connessi con pericoli particolari
- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
L'esperienza ha dimostrato che i lavoratori di nuova assunzione sono particolarmente esposti al pericolo durante i primi giorni e le prime settimane di lavoro. Questo vale in misura ancora maggiore per i lavoratori assunti in prestito. Non conoscendo l'azienda e, spesso, nemmeno il genere di attività che dovranno svolgere, essi possono venire a trovarsi, per ignoranza e inesperienza, in situazioni critiche. Proprio per questi motivi, essi hanno bisogno di un'introduzione e un'istruzione speciale. Anche qui vale il principio alla base dell'articolo 6 OPI, secondo cui tutti i lavoratori devono conoscere i possibili pericoli legati al posto di lavoro in modo da potersi comportare nel rispetto delle norme di igiene e di sicurezza.
In merito alla consegna di