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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Malattie

Art. 3 LPGA

Ai sensi dell'art. 3 della LPGA, per malattia si intende qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o un trattamento medico o che comporti un'incapacità lavorativa.

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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