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Ultima modifica: 13.07.2023
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Procedura da seguire per l'aumento di premio

Art. 66 cpv. 2 OPI

L'aumento di premio viene ordinato dall'organo esecutivo che ne indica l'inizio, la durata e l'entità, e deve essere comunicato immediatamente dall'assicuratore mediante decisione. Questi invia una copia della decisione all'organo esecutivo. L'assicuratore non può esercitare nessun influsso sulla disposizione presa dall'organo esecutivo.

I dettagli formali riguardanti l'aumento dei premi sono sintetizzati in una pubblicazione separata (vedi complemento).

Complemento: Procedura d'esecuzione
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