back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Applicazione delle misure coercitive

Art. 67 OPI

Art. 41 , 42 PA

Le misure coercitive devono essere adottate secondo il principio della proporzionalità. Se il datore di lavoro non dà seguito a una decisione esecutoria, l'organo esecutivo competente può, se necessario, facendo ricorso all'autorità cantonale competente in materia di coazione amministrativa (più info), applicare, assieme o al posto di un aumento di premio (più info), una delle seguenti misure coercitive:

  • l'esecuzione a spese dell'obbligato; ciò significa che l'organo esecutivo provvede direttamente o attraverso terzi ad adottare la necessaria misura al posto e a spese del datore di lavoro
  • l'esecuzione diretta rivolta contro i beni del datore di lavoro; per esempio impedirne l'ulteriore utilizzo su ordine della competente autorità cantonale (più info)
  • l'azione penale, in particolare secondo l'articolo 112 della LAINF.

Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente messa in pericolo, l'organo d'esecuzione competente chiede all'autorità cantonale di adottare preventivamente le misure coercitive, quali:

  • impedire l'ulteriore utilizzo di locali e installazioni
  • sequestrare sostanze od oggetti
  • chiudere l'azienda o parti dell'azienda

I dettagli formali riguardanti l'applicazione delle misure coercitive sono sintetizzati in una pubblicazione separata (vedi complemento).

Complemento: Procedura d'esecuzione
Torna all'inizio