Illuminazione delle vie di evacuazione e porte con accesso a vie d’evacuazione
Art. 20 cpv. 1 OPI
Art. 8 OLL 4
Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere illuminate conformemente alle condizioni locali in modo da trovarle in qualsiasi momento e percorrerle senza pericolo. Se a tale scopo occorre installare un'illuminazione artificiale, si deve predisporre un'illuminazione di sicurezza in grado di funzionare automaticamente quando manca la normale illuminazione.