Accessi permanenti o temporanei
Art. 27 OPI
Direttiva CFSL “Attrezzature di lavoro”, n. 6512 (punto 7)
L'accessibilità senza pericolo può essere ottenuta mediante installazioni permanenti o temporanee.
Per installazioni permanenti si intendono quelle fisse, come scale a gradini (più info), scale fisse a pioli (più info), passerelle, pianerottoli o passaggi in generale (più info).
Per installazioni temporanee si intendono quelle ausiliarie, ad es. piattaforme di lavoro mobili, scale a pioli, installazioni speciali.
Bisogna limitare l’utilizzo delle scale mobili a pioli (vedi complemento) come accesso ai posti di lavoro sopraelevati. Le scale mobili a pioli sono consentite solo se l’impiego di altre attrezzature più sicure non è giustificato a causa di:
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basso rischio
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breve durata dell’utilizzo o fattori costruttivi che il datore di lavoro non può modificare.
Per quanto possibile, si devono avere sempre in dotazione installazioni permanenti. Le installazioni temporanee come accesso ai posti di lavoro sopraelevati sono ammesse solo se l'accesso è sporadico (ad es. una volta al mese).