Art. 11g cpv. 3 OPI
Se esiste un pericolo grave e immediato per il lavoratore e se il datore di lavoro si rifiuta di adottare i necessari provvedimenti, gli specialisti della sicurezza sul lavoro hanno l’obbligo di informare senza indugio, oralmente o per iscritto, l’organo d'esecuzione che, ai sensi dell’art. 63 OPI, avvierà le necessarie procedure.