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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 12.07.2023
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Responsabilità nel ricorso ai MSSL

Art. 11a cpv. 3 OPI

La responsabilità principale per la sicurezza e la tutela della salute incombe al datore di lavoro e non può, in quanto tale, essere delegata (vedi complemento).

Responsabilità di gestione:
l’applicazione, il controllo e l’imposizione delle prescrizioni relative alla sicurezza e alla tutela della salute sono di responsabilità del datore di lavoro, ovvero del superiore con poteri decisionali autonomi (art. 3 cpv. 1 OPI).

Responsabilità tecnica:
la correttezza tecnica delle misure di sicurezza ecc. è di responsabilità dell’addetto alla sicurezza, del coordinatore della sicurezza, della persona di contatto o dell’MSSL a cui si è fatto ricorso. Queste funzioni devono essere attribuite a persone in possesso di un'adeguata formazione e delle necessarie qualifiche. La portata della loro responsabilità tecnica varia a seconda della loro formazione, della posizione ricoperta all'interno dell'azienda (organigramma) e della descrizione della mansione (vedi complemento; Organizzazione della sicurezza sul lavoro, respnsabilità, descrizione degli obblighi).

Responsabilità di attuazione:
il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza e alla tutela della salute sul posto di lavoro è di responsabilità del lavoratore. (art. 11 OPI).

Complemento: Responsabilità, obblighi
Complemento: Organizzazione della sicurezza sul lavoro, responsabilità, descrizione degli obblighi
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