Responsabilità nel ricorso ai MSSL
Art. 11a cpv. 3 OPI
La responsabilità principale per la
Responsabilità di gestione:
l’applicazione, il controllo e l’imposizione delle prescrizioni relative alla sicurezza e alla tutela della salute sono di responsabilità del
Responsabilità tecnica:
la correttezza tecnica delle misure di sicurezza ecc. è di responsabilità dell’addetto alla sicurezza, del coordinatore della sicurezza, della persona di contatto o dell’MSSL a cui si è fatto ricorso. Queste funzioni devono essere attribuite a persone in possesso di un'adeguata formazione e delle necessarie qualifiche. La portata della loro responsabilità tecnica varia a seconda della loro formazione, della posizione ricoperta all'interno dell'azienda (organigramma) e della descrizione della mansione (vedi complemento; Organizzazione della sicurezza sul lavoro, respnsabilità, descrizione degli obblighi).
Responsabilità di attuazione:
il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza e alla tutela della salute sul posto di lavoro è di responsabilità del