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Pena in caso di inosservanza dell’obbligo del segreto

Art. 112 cpv. 1 lett. c LAINF

Chiunque, in qualità di organo esecutivo , violi l’obbligo del segreto (più info) viene punito con una pena pecuniaria che ammonta al massimo a 180 aliquote giornaliere o con una multa. Per i funzionari o per i membri di un’autorità è determinante la fattispecie punibile con una pena più grave (fino a tre anni di detenzione) secondo l’art. 320 cpv. 1 del Codice penale.

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