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Riserva di prescrizioni di polizia nell’OPI

Art. 104 OPI

Le prescrizioni federali, cantonali e comunali di polizia, segnatamente quelle della polizia edilizia, del fuoco, dell’igiene e delle acque, più esigenti o più particolareggiate di quelle della presente ordinanza, sono fatte salve. Questa riserva significa che le prescrizioni di polizia che si basano su criteri più rigidi rispetto a quelli OPI mantengono la loro validità e devono essere osservate dagli organi di esecuzione. Le prescrizioni di polizia che invece sono più generiche rispetto all’OPI non sono sufficienti.

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