Eccezione all'obbligo della visita di controllo
Art. 73 cpv. 2 OPI
La visita di controllo non deve essere eseguita per i lavoratori che, nel periodo fissato per la visita, non svolgono lavori assoggettati alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. È tuttavia opportuno che il datore di lavoro informi la Suva (INSAI) dell'esistenza di queste eccezioni. Tuttavia, la visita di controllo va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui il lavoratore riprende il lavoro in reparti assoggettati. Se il lavoratore ha abbandonato definitivamente il reparto e non svolge più alcuna attività assoggettata alla prevenzione nel settore della medicina del lavoro, è necessario notificare l'uscita del lavoratore.