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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 13.07.2023
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Decisione di inidoneità ai sensi della prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Art. 80 cpv. 3 OPI

L'inidoneità viene comunicata al lavoratore sotto forma di decisione, con copia al datore di lavoro per conoscenza (più info).

In caso di inidoneità permanente, il lavoratore deve interrompere l'attività pericolosa con decorrenza immediata o a partire dalla data indicata nella decisione.

In caso di inidoneità temporanea, il lavoratore deve interrompere l'attività pericolosa immediatamente o a partire dalla data indicata nella decisione e fino a quando non sarà presa una nuova decisione sulla base di un’ulteriore visita medica. La data della nuova visita verrà comunicata al lavoratore interessato.

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