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Ultima modifica: 13.07.2023
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Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi)

Art. 59 OPI

La prevenzione degli infortuni non professionali (traffico stradale, sport, economia domestica) è nettamente separata dalla prevenzione degli infortuni professionali. Essa incombe all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) (vedi complemento) descritto nell'art. 88 della LAINF e nell'art. 59 dell'OPI.

Contrariamente agli organi d'esecuzione della sicurezza sul lavoro, l'upi non dispone del diritto di decisione; sarebbe d'altronde impensabile voler far rispettare le misure antinfortunistiche nello sport e nell'economia domestica ricorrendo a misure coercitive. L'upi adempie ai propri doveri per mezzo dell'informazione e con provvedimenti generali di sicurezza (contrariamente a quelli specifici esistenti nel campo della sicurezza sul lavoro) e coordina gli sforzi analoghi intrapresi da altre organizzazioni che si occupano della prevenzione degli infortuni non professionali. Ciò avviene attraverso consulenza a favore di queste organizzazioni e mediante la collaborazione con gli enti pubblici e le organizzazioni aventi le stesse finalità.

L'upi presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sull'attività svolta e finanziata mediante il premio supplementare. In questo rapporto annuale sono indicate anche tutte le pubblicazioni ottenibili presso l'upi.

Indirizzo:

upi - Ufficio prevenzione infortuni
Hodlerstrasse 5a
CH-3011 Bern

Tel. 031 390 22 22

info@bfu.ch
www.upi.ch

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