Reperimento dei dati di base da parte della CFSL
Art. 56 OPI
Secondo l'art. 79 capoverso 1 della LAINF, il Consiglio federale deve provvedere affinché vengano tenute statistiche uniformi che devono, fra l'altro, servire alla CFSL nei suoi sforzi volti a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Nell'art. 105 dell'OAINF sono definite le disposizioni d'esecuzione fondamentali circa l'allestimento di statistiche uniformi. Il Dipartimento federale dell'interno ha emanato a questo scopo un'ordinanza (vedi complemento).