back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Reperimento dei dati di base da parte della CFSL

Art. 56 OPI

Secondo l'art. 79 capoverso 1 della LAINF, il Consiglio federale deve provvedere affinché vengano tenute statistiche uniformi che devono, fra l'altro, servire alla CFSL nei suoi sforzi volti a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. Nell'art. 105 dell'OAINF sono definite le disposizioni d'esecuzione fondamentali circa l'allestimento di statistiche uniformi. Il Dipartimento federale dell'interno ha emanato a questo scopo un'ordinanza (vedi complemento).

Complemento: Statistiche
Torna all'inizio