back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
Ultima modifica: 13.07.2023
DE FR IT

Delega agli organi esecutivi federali o alla Suva dei compiti che un organo esecutivo cantonale non è in grado di svolgerli

Art. 52 lett. c OPI

Una tale delega deve avere solo carattere provvisorio. Il relativo cantone deve procurarsi, entro un termine utile, il personale e i mezzi materiali e tecnici al fine di poter svolgere i compiti ad esso assegnati dalla LAINF e dall'OPI.

Attualmente non vi è nessuna delega di compiti di questo genere.

Torna all'inizio