back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Obiettivo di sicurezza

Art. 41 OPI

Impedire che le persone possano essere ferite dal trasporto o dal deposito di merci in seguito a caduta, ribaltamento o scivolamento delle stesse merci.
Impedire che le persone possano subire danni a causa di un sovraccarico fisico.

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