back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Sospensione temporanea del lavoro

Art. 4 OPI

La sicurezza di attrezzature di lavoro , edifici o altre costruzioni non può più essere garantita se subentrano danni o guasti oppure quando nella zona circostante devono essere eseguiti lavori straordinari (trasformazioni, riparazioni, installazioni, ecc.). Se in questi casi non è possibile garantire la sicurezza attraverso altre misure appropriate, allora bisogna provvedere alla sospensione del lavoro negli edifici interessati, presso le installazioni aziendali o nei locali finché non sia stato rimediato al difetto o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.

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