Art. 4 OPI
La sicurezza di attrezzature di lavoro , edifici o altre costruzioni non può più essere garantita se subentrano danni o guasti oppure quando nella zona circostante devono essere eseguiti lavori straordinari (trasformazioni, riparazioni, installazioni, ecc.). Se in questi casi non è possibile garantire la sicurezza attraverso altre misure appropriate, allora bisogna provvedere alla sospensione del lavoro negli edifici interessati, presso le installazioni aziendali o nei locali finché non sia stato rimediato al difetto o all’anomalia, a meno che l’interruzione non contribuisca ad aumentare il pericolo.