back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 13.07.2023
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Principi

Art. 91 , 92 , 93 , 94 , 95 OPI

Le spese risultanti dalla vigilanza dell'applicazione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) devono essere sostenute dal datore di lavoro. Tali spese gli vengono addossate indirettamente in forma di supplemento - premio supplementare - che egli è tenuto a pagare sui premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 87 cpv. 1 LAINF).

Gli assicuratori provvedono a prelevare il premio supplementare assieme al premio per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a versarlo alla Suva che tiene a tale scopo un conto separato (art. 87 cpv. 2 LAINF).

I premi supplementari sono a destinazione vincolata. Essi servono a coprire le spese che risultano dall'attività che gli organi esecutivi svolgono nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (art. 87 cpv. 3 LAINF). Nell'art. 91 OPI sono riportate dettagliatamente le spese coperte dal premio supplementare.

Il premio supplementare viene fissato dal Consiglio federale su proposta della CFSL. la quale, per la determinazione del premio supplementare, si basa sulle proposte budgetarie presentate dagli organi d'esecuzione.

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