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Numero e disposizione di rampe di scale, uscite e vie di evacuazione

Art. 20 cpv. 3 OPI
Art. 8 , 10 OLL 4

Nota: i seguenti requisiti sono identici a quelli imposti dall’Ordinanza 4 della legge sul lavoro e concretizzati nelle corrispondenti Indicazioni (vedi complemento: rampe doe scale e uscite).

I piani interrati e i piani superiori sono considerati allo stesso modo.

La definizione degli edifici di grande altezza e i requisiti supplementari applicati alle rampe di scale (scale interne di sicurezza) di tali edifici sono riportati nella norma di protezione antincendio e nelle direttive antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (vedi complemento: AICAA).

Numero e disposizione di rampe di scale e uscite

Le rampe di scale sono considerate principali vie di circolazione e di evacuazione verticali e comprendono:

  • le scale interne (scale all'interno degli edifici)
  • le scale esterne (scale all'aperto)

Le rampe di scale devono essere dotate di uscite che danno direttamente sull'esterno (più info).

Devono essere predisposte le vie di evacuazione seguenti:

  • almeno una rampa di scale o un'uscita che dia direttamente sull'esterno per i piani con superfici massime fino a 900 m²
  • aalmeno due rampe di scale per i piani con superfici oltre i 900 m²

La base per stabilire il numero delle uscite o delle vie di evacuazione è costituita dalle superfici per piano. Si devono inoltre tenere in considerazione le lunghezze delle vie di evacuazione. Il numero delle rampe di scale e delle uscite può pertanto aumentare in funzione della ripartizione dei locali e della disposizione dei corridoi. La superficie per piano, determinante per il calcolo del numero di scale e uscite, è quella della superficie utile delimitata dalle dimensioni interne dell'involucro dell'edificio. Non sono tuttavia deducibili le sezioni delle pareti divisorie dei piani in quanto le stesse influiscono direttamente sulle vie di evacuazione.

Il numero e la disposizione di rampe di scale e uscite (vie di evacuazione) di edifici e locali sono stabiliti in:

  • rampe di scale e uscite (art. 7 OLL 4)
  • vie di evacuazione (art. 8 OLL 4)

Le vie di evacuazione prescritte per legge devono intendersi per principio come vie di circolazione principali.

Negli edifici di grande altezza (per edifici di grande altezza s'intendono costruzioni la cui altezza totale supera i 30 m), i piani fuori terra devono essere resi accessibili con scale interne di sicurezza. Poiché in caso di emergenza non è possibile usare gli ascensori nemmeno negli edifici di una certa altezza e rimangono a disposizione solo vie di evacuazione verticali, l'abbandono di questi edifici richiede un tempo maggiore. Anche l'evacuazione attraverso finestre e scale a pioli con l'intervento dei vigili del fuoco come ultima possibilità non è più attuabile o lo è solo con difficoltà. Di conseguenza, le rampe di scale di edifici alti devono soddisfare requisiti di sicurezza più rigorosi. Questo vale sia per gli accessi ai piani (chiuse), sia per la resistenza al fuoco delle vie di evacuazione.
Per la progettazione e l'esecuzione di scale interne di sicurezza trovano applicazione le prescrizioni di protezione antincendio AICAA, stato 1.1.2015.

Vie di evacuazione 
Le vie di evacuazione sono vie di circolazione (più info), sempre sgombre e predisposte in modo che la loro utilizzazione in caso di pericolo sia garantita in piena sicurezza. È particolarmente importante che un nuovo concetto delle vie di evacuazione consideri anche l'evoluzione futura e tenga conto, per quanto possibile, di eventuali modifiche di utilizzazione. Specie nelle aziende industriali e artigianali possono presentarsi situazioni particolari, ad esempio dovute a motivi di sicurezza, di tutela della salute o di tecnica produttiva, che richiedono una valutazione caso per caso.

La lunghezza complessiva delle vie di evacuazione si compone delle tratte «locale» e «corridoio». La lunghezza nel locale viene misurata in linea retta, cioè senza tenere conto della presenza di mobili e attrezzature di magazzinaggio, ma solo delle pareti. Lungo i corridoi, la misura segue il percorso effettivo (vedi figure qui di seguito e legende 408-1 e 408-2 delle Indicazioni relative alla OLL 4). 

Abb+1_it
La lunghezza complessiva delle vie di evacuazione si compone delle tratte «locale» e «corridoio»
Abb+1-it
Si prenderanno in considerazione la forma del locale e le pareti di separazione non dotate di passaggi.
Abb+2_de
La lunghezza massima della via di evacuazione in un locale con una sola uscita ammonta a 35 m. L'arredamento e le attrezzature di magazzinaggio non sono prese in considerazione.
Abb+2
Costruzione di un corridoio (solo un'uscita sull'esterno o una rampa di scale).
Abb+3
La lunghezza massima della via di evacuazione in un locale con due uscite sull'esterno o rampe di scale ammonta a 35 m.


Le tratte lungo le rampe di scale e i relativi corridoi di uscita o i pianerottoli fino alle uscite sulla facciata (normalmente al pianterreno) non sono conteggiati nella lunghezza delle vie di evacuazione.

Le lunghezze massime delle vie di evacuazione sono:

  • • 35 m per la distanza tra qualsiasi punto dell'edificio e la più vicina rampa di scale o la più vicina uscita

Tali lunghezze massime sono a loro volta vincolate ad altre condizioni. La lunghezza di 50 m per la via di evacuazione vale solo se una parte dell'edificio è collegata mediante corridoi. Le lunghezze delle vie di evacuazione sono, in linea di massima, indipendenti dal numero delle persone presenti nell'edificio o nei locali.

Le lunghezze massime delle vie di evacuazione ammesse nei locali in funzione del numero delle uscite e i casi in cui occorre realizzare un corridoio di collegamento tra le uscite del locale e le rampe di scale sono riportati qui di seguito.

Lunghezze delle vie di evacuazione di locali non suddivisi (senza corridoio):

  • 35 m al massimo in presenza di una sola uscita o rampa di scale (vedi figura seguente e legenda 408-3 delle Indicazioni relative alla OLL 4)
  • 50 m al massimo in presenza di almeno due uscite o due rampe di scale distanziate fra loro (vedi figura seguente e legenda 408-4 delle Indicazioni relative alla OLL 4)
Abb+1_de
Rampa di scale senza corridoio
Abb+SW-1
Due rampe di scale senza corridoio
Abb+2_de
Rampa di scale con corridoio a + b ≤ 35 m
Abb+SW-2
Due rampe di scale con corridoio a + b ≤ 50 m a ≤ 35 m
Abb+SW-1
Tre rampe di scale con corridoio / Fig. 408-5 Esempio di disposizione delle rampe di scale nelle costruzioni ad angolo


Lunghezza delle vie di evacuazione di locali suddivisi (locale + corridoio):

  • 35 m al massimo in presenza di un'uscita che porta direttamente sull'esterno o a una rampa di scale (vedi figura in alto e legenda 408-3 delle Indicazioni relative alla OLL 4).

Se le uscite del locale non danno direttamente sull'esterno o su una rampa di scale, deve esserci un corridoio di collegamento. In tal caso, per la lunghezza delle vie di evacuazione si applica quanto segue:

  • 50 m al massimo (locale + corridoio) in presenza di due o più uscite o rampe di scale (vedi figure in alto e legende 408-4 e 408-5 delle Indicazioni relative alla OLL 4)

Requisiti di resistenza al fuoco dei corridoi

Affinché i corridoi che fungono da vie di evacuazione possano essere percorsi in sicurezza all'interno dell'edificio, soprattutto in caso d'incendio o quando sono già riempiti di fumo, devono essere conformi a una determinata classe di resistenza al fuoco secondo le prescrizioni di protezione antincendio AICAA (vedi complemento). Per la verifica e la definizione del singolo caso, si consiglia di stabilire i requisiti con i vigili del fuoco competenti.

Per cortile interno s'intende uno spazio aperto circondato da costruzioni, in genere accessibile anche agli autoveicoli (vedi figura seguente e legenda 408-6 delle Indicazioni relative alla OLL 4).

+Abbildung+it

Questo cortile può essere in parte coperto. A seconda dei casi, un cortile interno può essere considerato come luogo sicuro, via di evacuazione e uscita all'aperto. Questo dipe0nde soprattutto dalle sue dimensioni. È importante che il cortile interno possa essere abbandonato in qualsiasi momento, indipendentemente dal luogo, attraverso un'uscita protetta (in genere un passaggio sgombro in muratura).

I requisiti minimi di lunghezza delle vie di evacuazione e del numero di uscite e scale interne di cui agli articoli 7 e 8 OLL 4 corrispondono ai requisiti delle prescrizioni di protezione antincendio AICAA (vedi complemento). Tali requisiti sono gli stessi per ogni tipo di azienda, ma non tengono conto del potenziale di pericolo.

Secondo l'articolo 5 LL, il potenziale di pericolo è uno dei criteri di assoggettamento per le aziende industriali e all'occorrenza presuppone la formulazione di disposizioni speciali. L'art. 8 cpv. 7 OLL 4 prevede misure supplementari per le vie di evacuazione in aziende che presentano pericoli particolari.
Un maggior numero di vie di evacuazione o la riduzione della loro lunghezza implicano l'adozione di una delle seguenti misure o di una combinazione di tali misure:

  • un'uscita di soccorso supplementare dal piano interrato;
  • una tromba di scale supplementare per le superfici in pianta superiori a 1800 m²;
  • riduzione a 20 m della lunghezza delle vie di evacuazione per i locali o le superfici in pianta che dispongono di un'unica uscita.

Queste misure supplementari devono essere esaminate in particolare per aziende e locali che presentano pericoli particolari ai sensi dell'art. 31, OLL 4.

Complemento: Rampe di scale e uscite; vie di evacuzione secondo l'ordinanza 4 LL
Complemento: Norma di protezione antincendio, direttive antincendio
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