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Ultima modifica: 12.07.2023
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Scale a gradini con impianti per il trasporto di merci

Art. 16 OPI

Gli impianti di trasporto merci (per es. montacarichi obliqui, trasportatori pneumatici) sistemati nelle zone delle scale, non devono né costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori, né intralciare l'uso delle scale. Le scale e gli elementi di costruzione annessi devono resistere alla sollecitazione derivante dall'impianto di trasporto. Anche queste scale devono essere costruite secondo le sopraccitate regole tecniche. In particolare, esse devono essere diritte. Se ciò non è realizzabile, per es. per la presenza di montacarichi obliqui, la scala dovrebbe curvare solo su un lato e la pedata dei gradini non dovrebbe essere inferiore alla pedata minima prevista per le scale a chiocciola.

Questi impianti accessori per il trasporto di merci possono essere installati solo con l'approvazione speciale da parte del competente organo esecutivo (più info).

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