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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 13.07.2023
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8.4 Protezione da incendi ed esplosioni

Art. 29 OPI Fonti d'accensione

Le attrezzature di lavoro situate in zone esposte a pericolo d'incendio o d'esplosione devono essere concepite ed utilizzate in modo che non rappresentino fonti d'accensione e che nessuna sostanza possa infiammarsi o decomporsi.

Per prevenire cariche elettrostatiche devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza.

 

Art. 36 OPI Pericoli d'esplosione e d'incendio

Nelle aziende o nelle parti di aziende, in cui sussiste un pericolo d'esplosione o di incendio, devono essere adottati i provvedimenti necessari per proteggere i lavora-tori.

Nelle zone esposte a un pericolo particolare d'incendio o d'esplosione, è vietata la manipolazione di fonti d'accensione. In tutti gli accessi, devono essere apposti cartelli ben visibili segnalanti il pericolo e indicanti il divieto di fumare. Se la manipolazione di fonti d'accensione non può essere momentaneamente evitata, dev'essere preso ogni provvedimento per prevenire le esplosioni o gli incendi.

Devono essere adottati provvedimenti adeguati per impedire che le fonti d'accensione possano inserirsi in zone esposte a un pericolo particolare d'esplosione o d'incendio e produrvi i loro effetti.

 

Art. 26 OPI Costruzione e pulizia

Le attrezzature di lavoro devono essere concepite in modo che su di esse non possano fissarsi o depositarsi sostanze nocive, infiammabili o esplodibili, in quantità pregiudizievole per la vita e la salute dei lavoratori.

Nella misura in cui tali pericoli non possano essere evitati, le attrezzature e glistrumenti tecnici devono essere concepiti in modo da poter essere facilmente puliti. La pulizia dev'essere eseguita ad intervalli regolari.

 

Art. 46 OPI Liquidi infiammabili

Durante la produzione, la lavorazione, la manipolazione o il deposito di liquidi costituenti un pericolo di incendio dev'essere provvisto affinché tali liquidi o loro vapori non si accumulino o non si diffondano in modo da costituire un pericolo.

 

Art. 5 OPI Dispositivi di protezione individuale

Se i rischi d'infortunio o di menomazione della salute non possono o possono essere eliminati soltanto parzialmente mediante provvedimenti tecnici o amministrativi, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione individuale (DPI) il cui uso può essere ragionevolmente preteso, come elmetti, retine per i capelli, occhiali, schermi, respiratori, auricolari, calzature, guanti, indumenti,dispositivi di protezione contro le cadute e l'affogamento, mezzi protettivi cutanei, come anche, se necessario, capi di biancheria particolari. Deve provvedere affinché essi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso.


La protezione da incendi ed esplosioni comprende i rischi associati alle attrezzature di lavoro stesse o alle sostanze di qualsiasi genere prodotte, usate o immagazzinate dalle attrezzature di lavoro.

Possono essere fonti di innesco: 

  • fiamme
  • brace
  • superfici calde
  • scintille generate da impianti elettrici
  • scintille generate da scariche elettrostatiche
  • scintille di origina meccanica

Possono essere sostanze infiammabili o esplosive:

  • gas (ad es. acetilene, idrogeno, propano)
  • liquidi
  • polveri/sostanze solide

Per principio occorre evitare che potenziali fonti d'innesco entrino in contatto con miscele di sostanze esplosive e aria (protezione preventiva esplosioni). Se ciò risulta impossibile, occorre adottare misure appropriate (protezione costruttiva esplosioni).

Se vengono adottate misure organizzative, le attrezzature di lavoro o il posto di lavoro devono essere dotati di segnali di sicurezza e segnali ausiliari. I segnali d'obbligo attirano l'attenzione sull'obbligo di usare i DPI e sul modo sicuro di lavorare, i segnali d'avvertimento sui rischi residui e i segnali di divieto sulle manovre vietate.

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