Allegato 4 Definizioni e spiegazioni (Dir. CSFL 6508 Appello MSSL)
Prevenzione sistematica
La prevenzione sistematica va oltre l’eliminazione di un difetto individuato (ad es. un parapetto mancante) e ha per obiettivo di impedire nel tempo il ripetersi o il formarsi di difetti simili in tutta l’azienda. In generale si tratta dunque di una combinazione di misure tecniche, organizzative e personali (ad es. fornitura di strumenti di lavoro, controlli regolari dei posti di lavoro, istruzioni e coinvolgimento dei collaboratori, ecc.) prese sulla base di un’analisi delle cause. Le misure di prevenzione sistematica sono indispensabili per la continuità della cultura della sicurezza all’interno dell’azienda.
Pericoli particolari
I pericoli particolari sono pericoli che possono essere individuati e valutati con certezza soltanto mediante conoscenze specifiche e mezzi di analisi particolari.
I pericoli particolari sono elencati nell’ allegato 1.
Conoscenze richieste
Un’azienda dispone delle conoscenze richieste per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute quando:
– impiega lei stessa o incarica medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL)
e/o
– adotta e applica una soluzione interaziendale approvata dalla CFSL
e/o
– applica i documenti MSSL, ad es. le liste di controllo.
Regole riconosciute della tecnica
Per «regole riconosciute della tecnica» si intendono tutte le disposizioni tecniche, organizzative e comportamentali documentate, generalmente accettate e dimostrate nella pratica che si basano su un approccio orientato al rischio.
Tali regole possono essere le direttive, le norme, le schede informative, le schede di sicurezza e le istruzioni per l’uso.
Individuazione dei pericoli
Rilevazione semplice e sistematica dei pericoli per la sicurezza e per la salute delle persone sul posto di lavoro.
L’individuazione dei pericoli può essere eseguita con strumenti quali documentazione per soluzioni interaziendali, pubblicazioni, liste di controllo ecc. Costituisce la base per l’adozione di tutte le misure necessarie.
L’individuazione dei pericoli è effettuata in azienda sulla base delle conoscenze specifiche al settore e delle conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro. Le conoscenze di base necessarie possono essere acquisite ad esempio tramite formazione professionale, corsi settoriali, corsi SUVA, corsi CFSL o altri corsi dispensati da istituti di formazione professionale per adulti.
Valutazione dei rischi
Procedura basata su un metodo riconosciuto di valutazione dei rischi cui sono soggette le persone sul posto di lavoro. Per metodi riconosciuti si intendono quei metodi che sono riconosciuti scientificamente e che hanno dato buoni risultati all’atto pratico (stato della tecnica).
La valutazione dei rischi va effettuata almeno nei seguenti casi:
– impiego di nuove tecniche di lavoro o di nuove sostanze;
– pericoli particolari per i quali non esistono o esistono soltanto in parte regole riconosciute della tecnica.
La valutazione dei rischi permette di definire i danni che possono essere subiti e la loro probabilità di verificarsi sui posti di lavoro dei singoli lavoratori (rischio individuale) e sui posti di lavoro di gruppi di lavoratori (rischio collettivo).
Mediante la valutazione dei rischi sono valutati in particolare i rischi legati alle nuove tecniche di lavoro e alle nuove sostanze.
Prova
La prova dell’adozione delle misure richieste secondo il punto 3.1 è apportata ad esempio:
– con l’applicazione di soluzioni individuali, settoriali, per gruppi di aziende o modello;
– con l’esistenza di misure tecniche, dispositivi di protezione individuali e pannelli di sicurezza (segnali di avvertimento, di pericolo e di sicurezza);
– con certificati (ad es. diplomi, attestati di partecipazione) di formazione professionale, di base e di aggiornamento.
La prova mediante mezzi semplici secondo il punto 3.2 serve a dimostrare in maniera plausibile l’adozione di misure concrete (ad es. sulla base di liste di controllo compilate, documenti che certifichino le misure adottate, protocolli, documentazione di corsi, informazioni orali, ecc.).
Soluzione settoriale
Una soluzione settoriale mette a disposizione dell’azienda un sistema di sicurezza specifico al settore (manuale) e liste di controllo, formazioni e altre prestazioni.
Soluzione per gruppi di aziende
La soluzione per gruppi di aziende è adatta soprattutto per le grandi aziende con succursali in diverse località o per le aziende che intendono utilizzare in comune un servizio locale per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.
Soluzione modello
L’azienda riprende un sistema di sicurezza o di controllo della qualità elaborato da una società di consulenza, che integra gli aspetti della sicurezza sul lavoro e di tutela della salute.
Soluzione individuale
Le aziende hanno la possibilità di elaborare un sistema di sicurezza individuale che tenga conto delle loro esigenze specifiche, a condizione che siano coinvolti specialisti esterni della sicurezza sul lavoro o l’azienda disponga delle conoscenze richieste in materia di sicurezza sul lavoro.
Numero collaboratori
Media aritmetica del numero di collaboratori al 30 settembre degli ultimi due anni. Tale calcolo tiene conto del grado di occupazione dei collaboratori.
Definizione delle dimensioni aziendali*
Definizione dell’azienda |
Numero collaboratori |
Azienda grande | ≤250 |
Azienda media | 50 – 249 |
Azienda piccola | 10 – 49 |
Azienda molto piccol | 1 – 9 |
PMI | 1 – 249 |
* Fonte: Ufficio federale di statistica, Censimento delle aziende 2005