7. Esecuzione (Dir. CSFL 6508 Appello MSSL)
Se un’azienda non soddisfa le esigenze della presente direttiva e non è in grado di provare che ha raggiunto gli obiettivi di protezione mediante altre misure, l’organo di esecuzione prende le misure necessarie previste all’articolo 11c OPI, tenendo conto:
– delle condizioni concrete esistenti nell’azienda;
– delle misure e dei provvedimenti presi;
– del confronto con le soluzioni secondo il punto 5 (soluzioni settoriali, soluzioni per gruppi di aziende o soluzioni modello comparabili);
– del modello sussidiario (allegato 3).