Distanze di sicurezza e distanze minime
Art. 24 OPI
Nell’applicazione delle misure di sicurezza passiva (più info), una delle misure che garantisce la sicurezza intrinseca delle attrezzature di lavoro è il rispetto delle distanze di sicurezza e/o delle distanze minime tra le parti in movimento e le parti del corpo interessate.
Il rispetto delle distanze di sicurezza non offre una protezione sufficiente da radiazioni, emissione di sostanze, ecc.
Distanze di sicurezza per evitare il contatto con punti pericolosi in relazione a dispositivi di protezione separabili:
La figura permette di determinare la necessaria altezza del dispositivo di protezione (recinto di protezione) a seconda della zona di pericolo al fine di evitare il contatto. Le seguenti condizioni vanno sempre rispettate:
- il dispositivo di protezione deve essere alto almeno 1,4 m
- il passaggio autorizzato sotto il dispositivo di protezione deve essere al massimo di 0,3 m
- il dispositivo di protezione deve essere montato solidamente ed essere resistente
La figura mostra le curve tracciate da dita, mani e braccia nel caso in cui le mani e le braccia possano muoversi liberamente a partire da un supporto o da un angolo con la limitazione di un’apertura (rotonda, quadrata o a forma di fessura) di 120 mm al massimo.
La figura mostra le distanze di sicurezza per il raggiungimento di aperture.
Dati più approfonditi sulle distanze di sicurezza e le distanze minime sono contenuti in diverse norme europee (vedi complemento).
La figura indica i valori per le distanze minime al fine di evitare lo schiacciamento di parti del corpo.