Prova della portata
Art 25 OPI
Il datore di lavoro è responsabile della prova della portata per le attrezzature di lavoro.
- Per le macchine utilizzate per la prima volta dopo il 31.12.1996 (data del recepimento della direttiva UE relativa alle macchine da parte della Svizzera) la portata massima consentita deve essere indicata nel manuale di istruzioni (ad es. nel capitolo relativo alla destinazione d'uso). (Il fabbricante/responsabile dell'immissione sul mercato è responsabile della conformità della macchina à (più info).
- Per le restanti attrezzature di lavoro utilizzate per la prima volta dopo il 31.12.1996, la portata massima consentita deve essere indicata nel manuale d'istruzioni che accompagna l'attrezzatura (ad es. manuale d'uso o montaggio).
- Per le attrezzature di lavoro utilizzate prima del 31.12.1996 il datore di lavoro deve provvedere affinché tale prova sia presente.
(ad es. nel capitolo relativo alla destinazione d'uso). (Il fabbricante/responsabile dell'immissione sul mercato è responsabile della conformità della macchina (). (ad es. nel capitolo relativo alla destinazione d'uso). (Il fabbricante/responsabile dell'immissione sul mercato è responsabile della conformità della macchina ().
A seconda dell'attrezzatura (ad es. gru, scaffali di magazzino, mezzi di trasporto), la portata deve essere indicata in modo chiaro e indelebile sull'attrezzatura stessa.
Tale prova deve essere condotta da un ingegnere secondo le regole della buona tecnica (statica e scienza della resistenza dei materiali). Essa comprende generalmente la prova della portata (prova della stabilità compresa) e la prova dell'efficienza d'uso.
I calcoli devono basarsi sulle sollecitazioni effettive.
Ulteriori basi di calcolo sono definite nelle relative regole di buona tecnica e sintetizzate in ordinanze, direttive e soprattutto nelle norme SIA e EN.
Perizia tecnica à (più info)