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Ultima modifica: 12.07.2023
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Valutazione del pericolo d'incendio

Art. 29 OPI

La valutazione del pericolo d'incendio compete alla polizia del fuoco (vedi complemento), la quale ha a disposizione la guida alle prescrizioni della polizia del fuoco dell’”Associazione istituti cantonali di assicurazione antincendio” (AICAA: vedi complemento).

Ergänzung: Brandschutzvorschriften, Brandschutzrichtlinien
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