Formazione permanente degli specialisti
Art. 11d cpv. 3bis OPi
Gli specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, (cfr. art. 1 cpv. 2) e le persone in possesso dell'attestato professionale federale in «specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)» devono seguire una formazione permanente adeguata. Le esigenze relative alla formazione permanente sono indicate all'art. 7 dell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.