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Ultima modifica: 13.07.2023
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Applicabilità di LPGA, LAINF e PA

Art. 2 , 55 LPGA
Art. 1 cpv. 1 LAINF

L’1.1.2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) la quale mira al coordinamento dei singoli rami dell’assicurazione sociale. La LPGA è una legge modello, una “scatola di montaggio” con definizioni, disposizioni di procedura e regole di coordinamento.

Secondo l’art. 2 LPGA e l’art 1 cpv. 1 LAINF le disposizioni della LPGA sono applicabili anche all’assicurazione contro gli infortuni sempre che la LAINF non preveda espressamente una deroga alla LPGA. La LPGA e la LAINF hanno quindi valore congiuntamente e sono di pari grado.

Vi sono anche procedure che non sono fissate in modo esaustivo né nella LAINF né nella LPGA. In questo caso l’art. 55 cpv. 1 LPGA stabilisce che esse vengano disciplinate dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

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