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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Ultima modifica: 13.07.2023
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Diritto di audizione

Art. 64 cpv. 1 OPI
Art. 42 LPGA
Art. 84 cpv. 1 LAINF

Il diritto di audizione nell’ambito della procedura di esecuzione (più info) si basa sul diritto di essere sentiti. Questo diritto costituzionale è garantito espressamente dall’art. 42 LPGA. Il diritto di audizione serve da una parte a chiarire la questione e dall’altra rappresenta un diritto di partecipazione riferito alla personalità in caso di emanazione di una decisione. Include, in modo particolare, il diritto dell’interessato ad esprimersi sulla questione prima che venga emanata una decisione che si ripercuote sulla sua posizione giuridica, a fornire delle prove rilevanti, ad avere visione degli atti e a collaborare nel rilevamento di prove essenziali o almeno ad esprimersi sul risultato delle prove se ciò può influire sulla decisione (DTF 124 V 180).

L’art. 42 LPGA stabilisce che le parti non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (più info). Tuttavia L’audizione preliminare è prevista in modo vincolante nella procedura di esecuzione della sicurezza sul lavoro (più info) (art. 84 cpv. 1 LAINF, art. 64 cpv. 1 OPI).

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