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Ultima modifica: 13.07.2023
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Diritto all'indennità giornaliera transitoria in materia di prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Art. 83 OPI

Il lavoratore escluso in modo permanente o temporaneo da un lavoro, ha diritto a un'indennità giornaliera transitoria se l'esclusione è causa, a breve termine, di gravi difficoltà economiche. Può godere di questa indennità giornaliera transitoria anzitutto quel lavoratore che, a causa del pericolo per la sua salute, deve abbandonare immediatamente il suo posto di lavoro, senza più percepire il salario dal datore di lavoro. Il diritto, sebbene con una notevole riduzione del salario, esiste anche quando il datore di lavoro potrebbe procurare al lavoratore un'altra attività. Grazie all'indennità giornaliera transitoria, si può così garantire al lavoratore un posto di lavoro provvisorio nella stessa azienda. In questo caso la suddetta indennità viene attribuita al datore di lavoro se egli versa un salario (vale a dire in tal caso un salario sociale) che egli corrisponde al lavoratore nonostante il diritto di quest'ultimo a tale prestazione (art. 19 cpv. 2 LPGA).

Mentre la normale indennità giornaliera (art. 16 e segg. LAINF) copre l'80% della perdita di salario dovuta a un infortunio o a una malattia professionale , l'indennità giornaliera transitoria non dipende né da un infortunio né da una malattia professionale. Essa serve piuttosto a eliminare o a mitigare le difficoltà economiche causate da una decisione di inidoneità (più info).

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