Protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Art. 45 OPI
Per spiegazioni sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti cfr. direttiva CFSL 6512 “Attrezzature di lavoro”, punto 8.7
Integrazioni alla direttiva CFSL 6512 “Attrezzature di lavoro"
Autorità di sorveglianza per “radiazioni ionizzanti” (art. 136 OraP)
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centrali nucleari e combustibile nucleare: Ispettorato federale della sicurezza nucleare
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medicina, scuole: Ufficio federale della sanità pubblica
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industria, artigianato, amministrazione: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)
Altre norme e disposizioni (vedi complemento)
“Radiazioni non ionizzanti” - valori limite, norme, direttive:
La Suva pubblica i valori limite (vedi complemento) per radiazioni non ionizzanti sul posto di lavoro.
I valori limite vengono verificati regolarmente dalla commissione competente e, se necessario, adeguati allo stato della scienza. Per diversi tipi di radiazioni (laser (vedi complemento), campi elettromagnetici (vedi complemento), calore (vedi complemento)) si rimanda in parte alle norme o alle direttive (guidelines) internazionali.
I valori limite vengono verificati regolarmente dalla commissione competente e, se necessario, adeguati allo stato della scienza. Per diversi tipi di radiazioni (laser (vedi complemento), campi elettromagnetici (vedi complemento), calore (vedi complemento)) si rimanda in parte alle norme o alle direttive (guidelines) internazionali.
“Radiazioni non ionizzanti” – tutela dell’ambiente e delle persone:
Per la tutela dell’ambiente e delle persone sono competenti l’Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAM) o l’ Ufficio federale della sanità pubblica. L’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) regola il limite delle emissioni di campi elettrici e magnetici prodotti durante l’esercizio di impianti fissi. L’esecuzione ha luogo principalmente attraverso i cantoni.
Per la tutela dell’ambiente e delle persone sono competenti l’Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAM) o l’ Ufficio federale della sanità pubblica. L’Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) regola il limite delle emissioni di campi elettrici e magnetici prodotti durante l’esercizio di impianti fissi. L’esecuzione ha luogo principalmente attraverso i cantoni.