Istruzione per i lavoratori sul comportamento da adottare in caso di incendio
Art. 40 cpv. 2 OPI
Il datore di lavoro è tenuto a istruire i lavoratori, a intervalli regolari, sul comportamento da adottare in caso d'incendio ovvero:
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sull'obbligo di comunicare la presenza di un incendio
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sull'evacuazione delle persone in pericolo
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sulle misure di soccorso e di estinzione.
Le necessarie misure organizzative vanno garantite sulla base delle istruzioni relative alle prescrizioni di protezione antincendio dei vigili del fuoco dell’Associazione degli istituti cantonali d'assicurazione antincendio (AICAA: vedi complemento) in collaborazione con i vigili del fuoco competenti (vedi complemento).
Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore, a intervalli regolari, sulle misure precauzionali da osservare. Fa fede le istruzioni relative alle prescrizioni di protezione antincendio dei vigili del fuoco dell'Associazione degli istituti cantonali d'assicurazione antincendio (AICAA: vedi complemento).
L'istruzione o l'informazione vanno fornite, di regola, durante le ore di lavoro. Possono aver luogo al di fuori del normale orario di lavoro nel caso in cui esistono condizioni aziendali particolari.
Gli