Deposito di carichi isolati e di materiale alla rinfusa
Art. 41 OPI
La portata ammissibile di pavimenti, scaffalature, ecc. non deve essere superata (più info).
I passaggi vanno tenuti liberi. Le superfici d’appoggio devono essere contrassegnate sul pavimento in modo visibile e duraturo.
Oltre alle disposizioni fondamentali (vedi complemento) ne esistono altre specifiche (vedi complemento) concernenti il deposito di merci, contenute in diverse prescrizioni e norme.