Cooperazione di più aziende / Mandati a terzi
Art. 9 cpv. 1 OPI
Per poter osservare l’art. 9 cpv. 1 OPI è necessario un coordinamento sul posto. Questo compito è affidato normalmente alla persona che dirige i lavori e che viene definita “coordinatore”. I bollettini d’informazione (vedi complemento) descrivono gli obiettivi e i compiti del coordinatore.
L’attrezzatura di lavoro nonché edifici e altre costruzioni devono corrispondere alle regole tecniche riconosciute in materia di sicurezza ed essere concepiti in modo tale che, usando la dovuta diligenza, il loro impiego appropriato non metta in pericolo la vita e la salute dei lavoratori.
Nel conferimento di un incarico (contratto d’opera, ordinazione, conferma d’ordine, contratto di service, ecc.) vanno indicati i requisiti di sicurezza sul lavoro dell’azienda committente, preferibilmente per scritto. I lavoratori esterni all’azienda devono essere informati e istruiti prima dell’inizio del lavoro. A sostegno degli sforzi del datore di lavoro può essere consegnato una breve nota informativa scritta, sottoscritta dal datore di lavoro. Il committente controlla il rispetto dei requisiti da parte dei lavoratori esterni e adotta le necessarie misure in caso di inosservanza (vedi complemento).