Danni materiali
Art. 12 LAINF
Sono rimborsate le spese per la riparazione o la sostituzione di mezzi ausiliari che già prima dell'infortunio sostituivano una parte del corpo o una sua funzione (per es. protesi). Gli occhiali, gli apparecchi acustici e le protesi dentarie vengono sostituiti solo se esiste un danno fisico che necessita di cure. Gli altri danni materiali non sono assicurati a meno che non siano conseguenza di una cura medica (per es. taglio dei pantaloni in caso di fratture ossee).