back to home Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL
back to home
DE FR IT
Ultima modifica: 12.07.2023
DE FR IT

Accertamento da parte dell'assicuratore

Art. 28 , 30 , 32 , 43 LPGA
Art. 54 OAINF

Per poter fissare e corrispondere le prestazioni assicurative l'assicuratore deve chiarire la fattispecie. Se gli occorrono informazioni di competenza delle autorità federali, cantonali o comunali, l'assicuratore può usufruire gratuitamente dei loro servizi (art. 28 LPGA / art. 54 OAINF). Ciò vale anche per gli organi d'esecuzione. Questi devono quindi fornire all'assicuratore le informazioni necessarie concernenti le inchieste effettuate sugli infortuni (vedi complemento).

Se l'assicuratore ha bisogno di informazioni più dettagliate da parte di questi organi, ossia di una perizia in merito a determinate questioni, deve rimborsarne i costi (art. 54 OAINF).

Complemento: L'indagine d'infortunio
Complemento: Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni
Torna all'inizio