Art. 59 , 60 , 61 LL
I lavoratori sono punibili unicamente se violano le prescrizioni sulla tutela della salute e solo se lo fanno intenzionalmente. Ciò corrisponde alla loro corresponsabilità in questo settore (art. 6 cpv. 3 LL). Le prescrizioni concernenti l’approvazione dei piani, la durata del lavoro e del riposo e la protezione speciale dei giovani e delle donne sono rivolte unicamente al datore di lavoro, di modo che solo quest'ultimo è responsabile penalmente.